Cessazione della protezione temporanea: si alla conversione del permesso
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 60 del 12/03/2013 è stato pubblicato il DPCM 28/02/2013 con il quale il Governo italiano, essendo venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle misure umanitarie di protezione temporanea adottate nei confronti dei cittadini provenienti dal Nord Africa, ha disposto che gli stranieri scelgano entro il 31 marzo p.v. o il rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine oppure la conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari.
Se intendono rientrare nel Paese di provenienza o di origine possono presentare entro il 31 marzo 2013 apposita domanda di rimpatrio assistito che avverrà attraverso l’ammissione a programmi promossi dal Ministero dell’interno finanziati dal Fondo europeo per i rimpatri, nell’ambito della programmazione annuale 2011-2012.
L’altra opzione invece riconosciuta allo straniero è quella di rimanere sul territorio italiano chiedendo la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio o formazione professionale.
La presentazione delle domande sia in caso di rimpatrio che di conversione è di notevole importanza, perché se lo straniero non opta per nessuna delle due alternative, nei suoi confronti verranno adottati i provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale previsti dal T.U. immigrazione, a meno che il cittadino extracomunitario sia un minore di 18 anni (salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario se espulsi), risulti in possesso della carta di soggiorno, conviva con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana oppure sia una donna in stato di gravidanza o con un figlio di età inferiore a 6 mesi.
L’espulsione e l’allontanamento non trovano applicazione anche per i soggetti che dimostrano la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine (solo per il periodo in cui perdura tale stato), per i soggetti che dimostrano la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il ritorno in patria e per i componenti dei nuclei familiari con minori che stanno frequentando la scuola, fino al termine dell’anno scolastico.
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