Cessazione del rapporto e comunicazioni, le istruzioni del Ministero
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18273 del 12 ottobre 2012, ha fornito importanti chiarimenti in relazione agli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificati motivi oggettivi (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.
In particolare:
- Licenziamento per giustificati motivi oggettivi (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione).
I cinque giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento per giustificati motivi oggettivi al termine della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966 partono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento cui l’art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012 ricollega gli effetti;
- Dimissioni o risoluzione consensuale.
In caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (art. 4, commi da 16 a 22, della L. n. 92/2012), i cinque giorni decorrono da quello in cui il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto.
Rimane ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche molto tempo prima rispetto alla decorrenza giuridica della risoluzione del rapporto;
- I termini della revoca.
In caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego, deve effettuare un’altra di revoca: allo scopo, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro fornirà le modalità operative.
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