Cessazione attività: necessaria la comunicazione alle organizzazioni sindacali entro sette giorni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11404 del 10 maggio 2017, ha stabilito che, anche nell’ipotesi di cessazione di attività, con licenziamento di tutto il personale, deve essere rispettato l’obbligo di comunicazione alle OO.SS. di categoria entro sette giorni successivi al licenziamento collettivo, così come previsto dall’art. 4, comma 9, della L. 223/1991.
La scelta dell’imprenditore di cessare l’attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 della Cost.; conseguentemente, la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano, secondo le regole dettate per il collocamento in mobilità dall’art. 4 della L. 2123/1991, applicabili alla fattispecie in esame, hanno la funzione di consentire il controllo sindacale sull’effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni dei diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività sotto diversa denominazione io in diverso luogo.
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