La Corte di Cassazione, con la sentenza 4/01/2019 n.89, ha ribadito il principio di legittimità secondo cui in caso di licenziamento collettivo per cessazione di attività la violazione del termine di 7 giorni per le comunicazioni di cui all’art. 4, c. 9 della L. 223/1991 che consentono il controllo sindacale sull’effettiva scelta datoriale, determina l’illegittimità del recesso e l’applicazione del pagamento dell’indennità risarcitoria.

Infatti l’assimilazione della cessazione di attività alle ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro è coerente con quanto emergeva dai lavori preparatori della Legge citata.

Inoltre la cessazione di attività è inserita in quella complessa concertazione attraverso cui la normativa sulla mobilità tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione dell’impresa sull’occupazione.