L’Agenzia delle entrate, con la circolare 20/08/2020 n.25/E, ha fornito alcune risposte ai quesiti relativi alla Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020, tra cui che per la fruizione del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione è necessario che gli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) devono predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

La stessa Agenzia ha escluso che il credito d’imposta possa essere fruito per le spese relative all’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento dato che tale attività non rientra tra quelle di «sanificazione», così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020. Invece, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del DL 34/2020, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta citato.

La circolare 25/E del 2020 interviene anche sull’art. 127 del DL 34/2020 che proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, del periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e all’Iva del mese di marzo 2020, sospesi ai sensi dell’articolo 61 del DL 18/2020, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19.

A tal proposito l’Agenzia evidenzia che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

− per intero entro il 16 settembre 2020;

− per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

− per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

− per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata, ex articolo 7, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al 18 gennaio 2021).