Per poter usufruire della riduzione contributiva dell'11,50%, le imprese edili individuate dai codici Istat 1991 dal 45.1 al 45.45.2, devono presentare all'INPS una certificazione rilasciata dalla Cassa edile di competenza attestante che nell'anno precedente i contributi sono stati versati regolarmente. Detta certificazione da quest'anno deve essere versata entro il prossimo 31 dicembre 2001, anziché entro il 30 settembre come originariamente previsto. Si ricorda che lo sgravio dell'11,50%, che non può essere riconosciuto per i lavoratori non regolarmente denunciati alla Cassa edile, viene calcolato sull'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, diversi da quelli di pertinenza del FPLD, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. L'agevolazione si applica anche sul premio INAIL. In caso di omessa denuncia o versamento delle somme dovute alla Cassa edile, l'azienda non potrà usufruire dello sconto dell'11,50% per una durata pari ai periodi per i quali l'impresa non ha presentato la dichiarazione o ha omesso i versamenti, maggiorati del 50% (Messaggio INPS 27/09/2001 n.154).