Certificato di agibilita' per i lavoratori dello spettacolo in regime di esenzione contributiva
A cura della redazione

L'Enpals, ha reso noto sul proprio sito internet, che è disponibile dal 7 agosto 2008 la nuova versione della procedura telematica per la richiesta del certificato di agibilità con la quale è possibile inserire all'interno della richiesta del certificato i lavoratori che non sono in possesso di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Per i suddetti lavoratori, potrà essere richiesta esclusivamente l'agibilità in regime di esenzione contributiva (tipo agibilità "E").
Si ricorda che il certificato di agibilità è il documento che autorizza l'impresa a far agire nei locali di proprietà i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi).
L'agibilità viene rilasciata dall' ENPALS previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). In particolare, in conformità alle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2008, il rilascio del certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi da parte dell'impresa richiedente nei confronti dell'Ente.
La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art.9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
La nuova procedura telematica è operativa 24 ore su 24 e quindi consente all'impresa di inoltrare all'Ente la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento, sempre nel rispetto dei termini di legge.
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