Il Garante privacy, sul proprio sito internet, ha reso noto che le palestre, ma più in generale i centri sportivi, non possono conservare una copia del green pass delle persone che utilizzano i loro servizi, né registrare la data di scadenza dello stesso. Infatti, se da un lato i gestori dei centri sportivi sono tenuti a richiedere l’esibizione del green pass ai fini dell’iscrizione o, comunque, della frequentazione del centro, dall’altro risulta vietato conservarne una copia. Ciò trova conforto nel DL 105/2021 che prevede, al momento, che il green pass, nei soli luoghi nei quali è necessario, debba essere semplicemente esibito all’ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo. La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento (palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto) non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento. È evidente e comprensibile, spiega il Garante privacy, che la prassi che si sta andando diffondendo renderebbe più facile la vita ai gestori di palestre e centri sportivi e, forse, anche ad abbonati e associati ma, al tempo stesso, frustra gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mette in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure. Sotto tale profilo il Garante privacy ricorda che la scadenza del Green Pass è diversa a seconda della ragione all’origine della sua emissione con la conseguenza che conoscerla consente a chiunque di sapere se siamo vaccinati, se siamo stati contagiati o ci siamo semplicemente fatti un tampone mentre, come detto, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto a tali circostanze. Tutto questo senza dire che il Green Pass certifica una circostanza dinamica con la conseguenza che chi ieri ha consegnato un certificato vaccinale valido fino a una certa data, in un momento successivo ma precedente alla scadenza potrebbe essere contagiato e il suo Green Pass perdere di validità. A seguire strade diverse rispetto a quelle previste dalla legge si rischia, quindi, anche di trattare dati inesatti perché si considera in possesso di un Green Pass valido un soggetto che, magari, non lo è più.