Centri per l’impiego: la mancata partecipazione alle politiche attive del disoccupato viene comunicata con la PEC
A cura della redazione
L’ANPAL, con la nota n. 7122 del 2018, ha reso noto che i Centri per l’Impiego, in attesa della messa on line della procedura telematica, devono comunicare via PEC, all’ANPAL e all’INPS, i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito che non partecipano alle misure di politica attiva o che non hanno accettato offerte di lavoro congrue.
Più precisamente, il Centro per l'impiego, nelle more della predisposizione della procedura informatizzata, deve inviare il provvedimento con eventuali allegati all’indirizzo PEC: sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it e alla sede Inps competente.
Le misure sanzionatorie che devono essere adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni NASpI, DIS-COLL, Mobilità e assegno di ricollocazione sono state illustrate dall’INPS con la circolare 224/2016.
Si ricorda che i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività: partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; accettazione di congrue offerte di lavoro.
In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del citato patto di servizio, trova applicazione il regime sanzionatorio che preveda la decurtazione dell’indennità e nei casi più gravi la decadenza.
Presso l’Anpal è costituito il Comitato per i ricorsi di condizionalità previsto dal Jobs Act, presieduto dal direttore generale di Anpal e composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell'Inps, delle Regioni e Province autonome e delle parti sociali.
Può presentare ricorso al Comitato chi ha ricevuto una sanzione del Centro per l'impiego (Cpi) per non aver partecipato alle misure di politica attiva o per non aver accettato offerte di lavoro congrue. Il ricorso può essere presentato, per motivi di legittimità e per motivi di merito, entro trenta giorni solari dal ricevimento della sanzione.
E' necessario compilare il modulo di ricorso e produrre i seguenti documenti:
- Copia della sanzione del Cpi ricevuta dal/la ricorrente, con indicazione della notifica da parte del Cpi
- Fotocopia del documenti di identità del/la ricorrente
- Ogni altra documentazione utile, ad esempio la copia dei documenti attestanti il giustificato motivo del/la ricorrente; le prove dell'invio da parte del/la ricorrente al Cpi dei documenti attestanti il giustificato motivo, ecc.
Il modulo di ricorso e i documenti indicati sopra possono essere inviati al Comitato via posta elettronica certificata oppure per raccomandata A/R:
- PEC: ricorsi.condizionalita@pec.anpal.gov.it
- Raccomandata A/R a: Comitato per i ricorsi di condizionalità c/o Anpal Via Fornovo 8 – 00192 Roma
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