Il Ministero del lavoro, con la risposta all'interpello n.74 del 12/10/2009, ha precisato che il lavoratore ipovedente assunto ex Lege 113/85, le cui condizioni di salute subiscono un aggravamento tale da renderlo incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che tale incompatibilità persista e durante tale periodo ad essere impiegato in tirocini formativi così come previsto dall'art. 10 L. 68/99.
Il dubbio avanzato dall'INAF prende origine dal fatto che queste tutele al lavoratore non vedente sono riconosciute solo dalla L. 68/99 e non anche dalla L. 113/85 che disciplina le assunzioni dei lavoratori ipovedenti.
Secondo il Ministero del lavoro dette tutele devono intendersi estese anche ai lavoratori non vedenti poiché la Legge 68/99 richiama espressamente la Legge 113/85 e fa riferimento anche a coloro che sono ipovedenti. Quindi la normativa sul collocamento obbligatorio va intesa come integrazione delle diverse fonti normative, sempre che fra le diverse discipline non vi siano contrasti. Infatti se si interpretassero diversamente le predette disposizioni si creerebbe una disparità di trattamento e di tutele nei confronti dei lavoratori esclusivamente in base alla tipologia di disabilità.
Infine conclude il Ministero del lavoro in presenza di un verbale della Commissione ASL per il riconoscimento dell'invalidità civile che accerta l'inidoneità del soggetto non vedente allo svolgimento delle mansioni di centralinista, lo stesso deve essere adibito (se possibile) a mansioni compatibili con il suo modificato stato di salute.