Centralinisti non vedenti: aggiornati gli importi delle sanzioni per il collocamento
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con il decreto 24/07/2006 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) ha adeguato gli importi delel sanzioni da applicare per il collocamento dei centralinisti non vedenti alla variazione ISTAT triennale per il periodo 2003-2006 pari al 6,1%.
L'obbligo di collocare questi particolari soggetti è previsto dalla legge 133/1985 in base alla quale i datori di lavoro privato sono tenuti ad assumere centralinisti non vedenti qualora nella propria azienda vi sia un centralino telefonico che prevede l'impiego di uno o più posti di operatore e con almeno 5 linee urbane.
Le sanzioni aggiornate si riferiscono in particolare all'obbligo di informazione, da effettuare entro 60 giorni, che ricade su datori di lavoro e operatori telefonici in caso di installazione o trasformazione di centralini in cui si creano posti di lavoro. La nuova sanzione va da un minimo di 112,14 a 2.242,31 euro.
Invece la mancata copertura dei posti obbligatori che la legge riserva ai centralinisti non vedenti è punita con la nuova sanzione da 22,41 a 89,68.