E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2009, il Decreto Ministeriale 24 luglio 2009 sull'adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti ai sensi della L. 29 marzo 1985 n. 113.
Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della suddetta legge (sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di informazione, da effettuarsi entro 60 giorni, che ricade sui datori di lavoro e operatori telefonici in caso di installazione o trasformazione di centralini in cui si creano posti di lavoro) sono aumentati rispettivamente da euro 112,14 ad euro 118,53 (misura minima) e da euro 2.242,31 ad euro 2.370,12 (misura massima).
Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 (sanzioni per mancata copertura dei posti obbligatori riservati ai centralinisti non vedenti) sono aumentati rispettivamente da euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ad euro 94,79 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

Le nuove sanzioni entreranno in vigore a partire dal 4 settembre 2009.