CED e ruolo del consulente del lavoro
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 23/10/2007 n. prot. 25/I/0013649, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai CED e al ruolo dei consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati all'assistenza ex art. 1 L. 12/1979 dopo le modifiche apportate dal DL 10/2007 convertito nella L. 46/2007.
In particolare il ministero fa seguito alla nota 7195/2007 ritornando sul concetto di "assistenza" del consulente del lavoro all'attività svolta dai CED.
Più precisamente spiega il Ministero, rientrano nella sfera di competenza esclusiva del professionista tutte le attività necessariamente prodromiche di carattere valutativo implicanti precise cognizioni lavoristico-previdenziali, quali l'individuazione del contratto collettivo applicabile e l'inquadramento del lavoratore, nonchè l'individuazione delle procedure di calcolo per l'applicazione di istituti, quali lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute previdenziali e fiscali sull'imponibile.
Ne consegue che le operazioni svolte dai CED dovranno limitarsi all'elaborazione aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutiva, quali la mera imputazione dei dati e il relativo calcolo e stampa degli stessi. Queste attività, tenuto conto delle modalità di utilizzazione dei programmi gestionali da parte dell'operatore, non devono includere in alcun modo attività di tipo valutativo ed interpretativo.
Sono invece assimilate alle operazioni di calcolo e stampa le attività c.d. strumentali ed accessorie funzionali allo sviluppo informatizzato dei prospetti paga, quali la raccolta, la lettura e la materiale trasposizione dei dati indicati nei libri paga, nonchè l'aggiornamento dei relativi programmi informatici.
Invece sono attività di carattere accessorio le mere operazioni successive e secondarie all'elaborazione dei dati, quali la consegna del cedolino paga e la documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l'archiviazione dei dati raccolti.
Inoltre continua il Ministero gli operatori dei CED pur svolgendo la propria attività sulla base delle indicazioni e dell'assistenza fornita dal professionista, non necessitano di un suo apporto continuo e costante nella fase dell'alaborazione dei dati da parte del professionista stesso.
Infine deve ritenersi superato il parametro numerico dei 500 prospetti paga per ogni singolo consulente indicato nel 2003 dal Ministero nella circolare n.1664 del 13 novembre.
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