CDL: siglata la convenzione con l’INPS per il cumulo dei contributi
A cura della redazione
L’Enpacl ha reso noto sul proprio sito internet che il 10 luglio 2018 è stata sottoscritta con l’INPS la Convenzione Quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2006 e di cumulo ai sensi della L 228/2012.
L’erogazione delle pensioni in cumulo avverrà attraverso la piattaforma messa a punto dall’INPS, che per legge liquiderà materialmente le pensioni.
L’Ente previdenziale dei consulenti del lavoro ricorda che il cumulo consente l’utilizzo dei periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, a superstiti (indiretta e reversibilità).
Invece per la misura del trattamento pensionistico vengono utilizzati anche i periodi coincidenti.
La facoltà di cumulare i periodi contributivi può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni.
La domanda di cumulo deve essere inoltrata all’Ente di ultima iscrizione dell’assicurato. In caso di ultima iscrizione a più Casse è l’assicurato a scegliere a quale di esse inoltrare la domanda. Per la pensione di reversibilità da cumulo la domanda è presentata all’INPS.
La quota è calcolata secondo i sistemi delle singole gestioni in relazione ai periodi maturati. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota.
La rivalutazione automatica viene applicata sul trattamento considerato nel complesso. Ogni Ente partecipa in relazione alla propria quota. La quota Enpacl non è integrata al minimo.
Il pagamento delle pensioni viene effettuato dall’INPS in base ad apposita Convenzione con le singole Casse e con il sistema della provvista già adottata per la totalizzazione.
L’Enpacl ricorda che se sono in corso domande di totalizzazione precedenti il 1° gennaio 2017 ed il procedimento non si è ancora concluso, l’interessato può recedere ed optare per il cumulo.
L’ente previdenziale inoltre in una tabella riepiloga i requisiti necessari per accedere alla pensione sia di vecchiaia che anticipata, a carico INPS e a carico Enpacl.
In particolare, per la pensione di vecchiaia a carico INPS, per l’anno 2017/2018, sono necessari 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi versati, mentre per l’Enpacl sono sufficienti 67 anni di età e 5 anni di contribuzione.
Invece, per la pensione anticipata a carico INPS sono necessari 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (un anno in più per gli uomini) a prescindere dall’età anagrafica. Invece per la pensione anticipata a carico Enpacl oltre i 40 anni di contributi è necessario che il lavoratore abbia compiuto almeno 60 anni di età.
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