Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha pubblicato le linee guida sui profili giuridici e deontologici delle Società tra professionisti.

Le linee guida sottolineano che l’atto costitutivo della Società tra professionisti (Stp) deve prevedere le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale con esplicita designazione del socio professionista. In particolare, l’oggetto sociale deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Il socio professionista potrà continuare a svolgere la propria attività individuale o nell’ambito di una associazione professionale, in quanto le norme prevedono solo il divieto di svolgere l’attività professionale contestualmente in più Stp. Deve ritenersi che anche al socio di capitali o tecnico sia preclusa la possibilità di partecipare in due o più Stp.

Il documento del Consiglio analizza, inoltre, i seguenti aspetti: responsabilità disciplinare della società; obblighi di informazione; incompatibilità e conflitto di interessi; segreto professionale e indipendenza; denominazione sociale e pubblicità.