CDL: in G.U. la nuova disciplina del praticantato
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 179 del 03/08/2011 è stato pubblicato il decreto 20/06/2011 con il quale il Ministero del lavoro ha stabilito le nuove modalità, che entreranno in vigore il prossimo 1° novembre, per lo svolgimento del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione del consulente del lavoro.
Il periodo di pratica è fissato in 24 mesi ed il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale per almeno 20 ore settimanali. E’ possibile sostituire per un periodo massimo di 6 mesi la frequenza dello studio professionale con la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall’Ordine professionale esclusivamente in ambito universitario.
Il periodo di praticantato viene sospeso nei casi di: svolgimento del servizio civile e volontario, gravidanza e puerperio, anche in caso di adozione o affidamento, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri gravi fatti personali che impediscono la frequenza dello studio sino ad un periodo massimo di 12 mesi. In questi casi il praticantato si prolungherà per un periodo pari alla sospensione. Se l’interruzione del praticantato avviene per motivi diversi dai predetti ovvero per periodi superiori ai 12 mesi, il periodo di pratica già compiuto viene dichiarato nullo.
Possono essere ammessi al praticantato soltanto coloro che risultano in possesso di un titolo di studio ex art.3, comma 2, lett. D) L. 12/1979. Il consulente del lavoro inoltre deve essere iscritto da almeno 2 anni all’apposito albo professionale (3 anni se si tratta di un professionista diverso dal CDL comunque previsto dalla L. 12/1979) e può ammettere nel proprio studio contemporaneamente non più di 2 praticanti.
Il praticantato è gratuito per la sua natura e finalità ed è consentito anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o altre tipologie di lavoro in essere sia con il consulente del lavoro che con altri soggetti diversi.
In ogni caso il consulente del lavoro è libero di corrispondere al praticante eventuali rimborsi spese o borse di studio da riconoscere al praticante.
Il praticante è tenuto a compilare e tenere aggiornato il fascicolo formativo sul quale dovranno essere registrate le attività professionali e formative a cui ha partecipato.
Tra i motivi di cancellazione dal registro dei praticanti si ricordano i seguenti: rinuncia da parte dell’iscritto, scadenza del periodo di praticantato, perdita dell’esercizio dei diritti civili, mancato versamento della quota annuale, eventi sospensivi diversi da quelli consentiti o di durata superiore a 12 mesi, irreperibilità dell’iscritto, trasferimento presso altro Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CDL, non veridicità delle dichiarazioni del praticante o del professionista presso il quale sta svolgendo il praticantato.
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