Il Consulenti del lavoro, l’11 luglio 2018, hanno inviato una lettera all’INPS con la quale chiedono che venga rettificato il messaggio 2725/2018 che autorizza dottori agronomi e dottori forestali agli adempimenti di lavoro.

Infatti la Legge n. 3 del 7/01/1976, comunque modificata e integrata dalla Legge n. 152 del 10/02/1992, art. 2, comma 1, lettera a), recita: "Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti”.

Non v'è dunque dubbio dalla lettura della predetta norma che "l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza", non possano essere riferiti e rivolti anche agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore.

Infatti la disciplina di cui all'art. 1, della Legge n. 12/1979, ha natura "speciale" e, come tale, non è soggetta ad interpretazioni analogiche.

Ne consegue che l'attività che i dottori agronomi e forestali possono rivolgere alle imprese identificate dalla stessa norma, non può estendersi a quella prevista dall'art. 1, Legge n. 12/1979, in quanto non c'è alcun riferimento esplicito agli adempimenti in materia di lavoro dei lavoratori dipendenti delle imprese di riferimento.