Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato alla Direzione Generale Inail una nota, datata 20 aprile 2018, con cui ha evidenziato la propria contrarietà in merito alla sussistenza dell’obbligo assicurativo per i soci delle Società tra professionisti.

Secondo il Consiglio, la circolare n. 35 del 13 settembre 2017 dell'Inail, con la quale l’istituto ha espresso il convincimento che i soci di STP siano sottoposti all'obbligo assicurativo non è motivata. In particolare, i Cdl sottolineano che l’art 1 del T.U. 1124/1965 non prevede tra le attività soggette ad assicurazione obbligatoria quella intellettuale svolta dal professionista iscritto in appositi Albi o elenchi ai sensi degli artt. 2229 e ss. Inoltre, quanto al profilo soggettivo, né l’art. 4 né l’art. 9 del predetto T.U. individuano i liberi professionisti tra i destinatari della tutela assicurativa. Da ultimo, con riferimento all’ordinamento professionale, anche i soci degli studi associati restano esclusi dalla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Anche la Legge 183/2011 ha stabilito che i soci professionisti non possono essere equiparati ai soci di una qualunque società commerciale per i quali sussiste l'obbligo assicurativo.

Si attende, ora, un riscontro dell’istituto assicurativo.