L'INPS, con la circolare 08/08/2008 n.84, ha reso noto che l'una tantum pari a 114,00 euro prevista nell'accordo di rinnovo del CCNL tessile-abbigliamento industria dell'11/06/2008 corrisposta con la paga di giugno u.s. ai lavoratori (in forza alla predetta data) a titolo di arretrati retributivi, deve essere valutata anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedo matrimoniale e di integrazione salariale. 
Più precisamente spiega l'INPS le prestazioni economiche erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi.
Resta fermo che le quote di una tantum relative ai periodi integrati potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che attualmente riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.