La CNCE, con la nota 27/07/2011 ha ricordato che non è dovuto il versamento del contributo unificato per l’iscrizioni a ruolo di azioni di recupero di crediti verso le imprese inadempienti.
Ciò trova conforto nell’art. 37, c.6 del DL 98/2011 (convertito nella L. 111/2011) che, modificando il DPR 113/2002 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di spesa di giustizia) ed estendendo il versamento del contributo unificato anche alle controversie in materia di lavoro, prevede che l’obbligo contributivo riguardi solo i titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito superiore al triplo dell’importo che da diritto al gratuito patrocinio.
Ne consegue che il contributo riguarda soltanto le persone fisiche e non anche soggetti diversi come appunto le Casse edili.
Infatti le controversie che interessano le Casse edili riguardano forme di previdenza privata di origine contrattuale e non già obbligatoria per legge.