In caso di trasferimento d'azienda in stato di insolvenza, non trova applicazione nei confronti dei dirigenti l'art.45 della L. 428/90 che prevede che nel corso della consultazione con le RSA possa essere raggiunto un accordo che esclude dal trasferimento una parte del personale (Cass. 11/01/2007 n.398). Infatti avendo il dirigente uno status giuridico diverso dagli altri lavoratori dipendenti trova applicazione l'art. 2112 primo comma del c.c. secondo cui in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Ne consegue che l'azienda cedente non può procedere al licenziamento degli stessi dirigenti non essendo più titolare del rapporto di lavoro.