Il datore di lavoro non può disporre autonomamente la soppressione della corresponsione di un emolumento compensativo di particolari gravose modalità di svolgimento della prestazione lavorativa se la situazione di disagio nella quale il dipendente deve operare continua a persistere (Cass. 1/03/2007 n.4821). Infatti spiegano i giudici di legittimità nel caso di specie operano gli artt. 2103 cod. civ. e 36 Cost., che sanciscono il divieto di assegnazione a mansioni inferiori e il diritto alla proporzione dell'ammontare della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, da cui si ricava il principio della non riducibilità della retribuzione. Questo principio va esteso all'emolumento compensativo di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che tale voce può essere soppressa col venir meno di quelle particolari modalità, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l'impegno, assunto col contratto collettivo, di rivedere l'ammontare della voce retributiva entro un certo termine, fa si che alla scadenza di questo, non seguita dall'abolizione della prestazione, la voce deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., anche nel caso in cui una parte abbia disdetto l'accordo.