Il lavoratore che intende ottenere il riconoscimento del diritto alla mobilità lunga ex lege 223/91 deve computare sia i periodi in cui ha prestato attività di lavoro subordinato che autonomo per far valere il requisito dell'anzianità contributiva (Cass. 21/07/2006 n.16749). Più precisamente secondo i giudici di legittimità il requisito dei 28 anni previsto dall'art. 7 della L. 223/91 può essere conseguito al momento della cessazione dell'attività lavorativa, in caso di contributi accrediti nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi sia mediante il cumulo automatico dei contributi versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione dei lavoratori autonomi sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti ex lege 29/1979.