In caso di scioglimento del matrimonio, il coniuge titolare dell'assegno di divorzio, se non ha contratto nuove nozze, ha diritto di ottenere una quota pari al 40% del TFR che spetta all'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto d lavoro solo da quest'ultimo e non anche dal datore di lavoro (Cass. 2303/2004 n.5719). Infatti spiegano i giudici di legittimità non è possibile per l'avente diritto agire direttamente contro il datore di lavoro (terzo) per ottenere la quota dovuta dall'altro coniuge non essendo ammessa nel nostro ordinamento la condanna condizionata al verificarsi di un evento come appunto è l'assenza di nuove nozze.