Il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alal scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, in caso di rifiuto del datore di lavoro di riceverla, ha diritto di ottenere il risacimento del danno soltanto dopo che ha costituito in mora il datore di lavoro stesso ex art. 1217 c.c. (Cass. 13/04/2007 n.8903). Infatti precisa la Suprema Corte non è possibile ritenere che per ottenere il risarcimento del danno non ci sia la necessità della messa in mora reputando che l'offerta della prestazione da parte del dipendente coincida con l'interesse all'esecuzione della controprestazione da parte dell'azienda.