E' legittimo il licenziamento intimato per violazione dei doveri fondamentali del lavoratore, per la sanzionabilità dei quali non è necessaria la specifica previsione di un codice disciplinare e quindi la sua preventiva affissione in azienda (Cass. 23/08/2006 n.18377). Ne consegue che un'espressa e puntuale previsione del codice è necessaria solo per l'infrazione di precetti riguardanti l'organizzazione aziendale e i modi di produzione, mentre non è necessaria nel caso di infrazioni già contemplate in fonti primarie, quali illeciti penali, regole ordinamentali di comune accettazione, palese violazione degli interessi dell'impresa.