Cassazione: licenziamento e violazione dell'obbligo di fedeltà
A cura della redazione
Il dipendente che costituisca una società potenzialmente concorrente all'azienda in cui presta l'attività lavorativa si rende inadempiente all'obbligo di fedeltà e come tale legittimamente licenziabile (Cass. 18/07/2006 n.16377).
La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento prevalente secondo cui integra violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro.
Questa violazione è più rilevante quando la nuova compagine non sia una società ordinaria, in cui i soci si limitano a versare la loro quota di capitale sociale ma, come nel caso in esame, una cooperativa di lavoro in cui, invece, i soci, si impegnano a prestare personalmente la propria attività di lavoro per la società e perciò a svolgere un'attività oggettivamente incompatibile con l'obbligo di svolgere la medesima prestazione in favore del datore di lavoro.