Giurisprudenza
Cassazione: il vettore è responsabile del trasporto del clandestino
A cura della redazione
Salvo prova contraria il vettore è sempre responsabile del trasporto con il proprio mezzo di cittadini stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio italiano (Cass. 13416/2006).
Infatti spiegano i giudici il legislatore (art.10, c.6, L. 40/1998 ora confluita nel T.U. sull'immigrazione) è stato chiaro quando ha previsto che il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello stato nonchè a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
L'inosservanza anche di uno solo dei suddetti obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582.
Rimane comunque salva la possibilità per il vettore di dimostrare di aver esercitato con diligenza il dovuto controllo sui documenti dei passeggeri e sulla loro presenza a bordo.
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