Costituiscono giusta causa di licenziamento le critiche che il lavoratore ha mosso nei confronti del proprio datore di lavoro, anche se ciò non è specificato nel codice disciplinare affisso in azienda (Cass. 7/11/2006 n.23726). I Giudici della Suprema corte hanno inoltre deciso che in questi casi non può essere invocato il legittimo diritto di critica perchè l'esternazione viola le regole di convivenza civile che impongono il reciproco rispetto e che sono radicate nella coscienza sociale e che come tali non necessitano di essere portate specificamente a conoscenza dei dipendenti. Inoltre, continua la sentenza, il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addetti e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare e affissione del medesimo. Tali ultimi adempimenti non sono infatti necesssari in relazione a quei fatti il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore.