Il diritto di recesso riconosciuto dalla Legge al datore di lavoro fonda le proprie basi sull'immediatezza della contestazione dell'addebito al lavoratore e la tempestività del licenziamento (Cass. 6/09/2006 n.19159). Ciò trova fondamento nell'art. 2119 c.c. secondo cui l'immediatezza della contestazione e la tempestività del licenziamento si configurano quali elementi costitutivi del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto il ritardo nella contestazione dell'addebito o nell'intimazione del recesso inducono ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia voluto soprassedere al provvedimento espulsivo, considerando non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.