Il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento di un proprio lavoratore per motivi disciplinari è tenuto ad indicare in modo specifico l'addebito affinchè il dipendente possa formulare la prorpia difesa ex art. 7 St. Lav. (Cass. 24/01/2007 n.1579). Più precisamente la specificità degli addebiti è soddisfatta quando il datore di lavoro fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua materialità il fatto o i fatti nei quali si siano ravvisati delle infrazioni disciplinari. Inoltre specifica la Suprema Corte il requisito della specificità della contestazione deve costituire il risultato di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica della logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito.