L’INPS, con la circolare n. 24 del 31 gennaio 2017, ha illustrato le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, fornendo istruzioni operative.

In particolare, si rileva che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 2, comma 2, della L. 464/72, nei casi di pagamento diretto previsti dalla Legge n. 296/2006, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal D.Lgs. n. 148/2015.

Anche nei casi di sopravvivenza della disciplina previgente al D.Lgs. 148/2015 (meglio specificati nella circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 9.11.2015), diversamente dalla prassi sino ad ora seguita, i datori di lavoro che abbiano regolarmente adempiuto all’obbligazione contributiva, dovranno richiedere all’Istituto il pagamento diretto ai lavoratori dell’intera quota versata al Fondo Tesoreria e recuperare la quota a carico della CIGS utilizzando il codice L043.