L’INPS, con un comunicato stampa del 17 febbraio 2021, ha ricordato che, dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il decreto Rilancio (D.L. 34/2020), l’INPS può anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.

Si tratta di una opportunità vantaggiosa, visto che consente al lavoratore di ottenere in breve tempo una disponibilità economica a titolo di acconto, senza dover attendere i tempi più lunghi necessari alla liquidazione dell’integrazione salariale, il cui saldo verrà corrisposto una volta completato l’intero iter amministrativo.

Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.

Poiché la richiesta avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto.

Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo.

L’INPS ha messo a disposizione tre tutorial per accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in Deroga e dell’Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà bilaterali con causale Covid-19, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento: