Cassa integrazione, ammessi i ricorsi amministravi anche oltre il termine
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 2939 del 15 febbraio 2013, ha precisato che i ricorsi avverso la negata concessione delle integrazioni salariali ordinarie da parte delle locali Commissioni Provinciali sono ricevibili e vengono, comunque, esaminati anche se pervenuti oltre il termine di legge (30 giorni dalla notifica per Cig edilizia e Cigo; decorsi 60 giorni senza che la domanda sia stata esaminata per la Cisoa), purchè non sia prescritto il diritto all’azione giudiziaria. Il termine in esame, infatti, si configura come termine ordinatorio e non perentorio.
In via giudiziaria, per quanto riguarda la Cigo e la Cig edilizia, è possibile esperire ricorso al Tar territorialmente competente, entro il termine perentorio di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (art. 21, L. 1034/71).
Discorso a parte merita la Cisoa. Infatti, il trattamento sostitutivo della retribuzione, introdotto dall'art. 8, L. 457/1972 in favore dei lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o agli stessi lavoratori, costituisce un particolare istituto di integrazione salariale a vantaggio esclusivo e diretto dei lavoratori, da erogare in presenza dell'obiettivo verificarsi di determinati fatti (intemperie, altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori), con la conseguenza che - a differenza delle altre forme di intervento della cassa integrazione guadagni - la posizione di diritto soggettivo è configurabile anche prima del provvedimento amministrativo di autorizzazione.
In questo caso, l'azione avanti l'autorità giudiziaria non può che essere esperita davanti al giudice ordinario, con i relativi termini di prescrizione.
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