La Cassa Edile, con il comunicato del 28 giugno 2011, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di segnalazione alla BNI (Banca Dati Nazionale delle Imprese irregolari) delle imprese irregolari.
In particolare, si rileva che la Cassa è obbligata a procedere alla suddetta segnalazione solo dopo aver inviato un’idonea informativa all’impresa interessata.
Secondo quanto stabilito dal punto 1 della Comunicazione CNCE n. 371/2008, infatti, la Cassa Edile è tenuta ad inviare tale comunicazione all’impresa, preavvisando della segnalazione alla BNI se, nei 7 giorni successivi, l’impresa stessa non abbia fatto pervenire proprie osservazioni.
Si ricorda, infine, che, anche nel caso in cui l’impresa provveda al pagamento di quanto dovuto, la segnalazione di irregolarità andrà, comunque, inviata (perché il versamento è stato, comunque, effettuato oltre i termini previsti) ma, contestualmente, la Cassa Edile provvederà a trasmettere alla BNI anche la comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione.