La Covip, con la delibera 25/10/2017, modificando la precedente deliberazione del 24 aprile 2008 al fine di adeguarla alle novità introdotte dalla L. 124/2017, ha fornito alcune precisazioni in merito al lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR alla previdenza complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, non ha riscattato integralmente la propria posizione.

In particolare, pur ribadendo che in questo caso la scelta non sarà tra la destinazione del TFR alla previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando, viene precisato che tale scelta potrà riguardare anche la percentuale di TFR da destinare alla previdenza complementare secondo quanto previsto dagli accordi.

Inoltre, viene stabilito che se gli accordi nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare, sarà devoluto l'intero TFR maturando,

La COVIP ha anche previsto che nel modulo per comunicare a quale forma pensionistica complementare conferire il trattamento di fine rapporto, la scelta è consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale.

Infatti, se gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando.

Quanto detto non vale per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50%.