Il Ministero dell’interno, con l’Appunto del 27/10/2010, in merito allo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i cittadini extraUE che intendono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ha precisato che se l’esito è negativo lo straniero può ripetere la prova.
La richiesta deve essere presentata allo Sportello Unico per l’immigrazione per via telematica ed il test deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
Si ricorda che la prova scritta (che può anche avvenire in modalità non informatiche) non è richiesta per: i figli minori di 14 anni nati fuori dal matrimonio proprio del richiedente e del coniuge; gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico che possono derivare dall’età da malattie o di handicap; lo straniero in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana con livello non inferiore al c.d. A2; lo straniero che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i centri provinciali dell’istruzione degli adulti; lo straniero che ha ottenuto nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione per il rilascio del permesso di soggiorno  con un livello di conoscenza non inferiore al livello A2; lo straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano dell’istruzione oppure lo straniero che ha conseguito presso i centri provinciali dell’istruzione il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado o che frequenta un corso di studi presso un’università Italia statali o non statale, ma legalmente conosciuta o lo straniero che frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; lo straniero che è entrato in Italia ai sensi dell’art. 27 comma 1, lett. a), c) e q).