Carta Blu UE: possibile lavorare prima della convocazione al SUI
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro, ha emanato la circolare prot. n. 2829 del 28 marzo 2024, con la quale ha tra l’altro precisato che il cittadino extracomunitario altamente qualificato, nei cui confronti è stato richiesto il rilascio del nulla osta per l’ottenimento della Carta Blu UE, può svolgere l’attività lavorativa ancora prima di essere convocato presso lo Sportelo Unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno.
La circolare congiunta fa seguito al Dlgs 152/2023 che ha recepito la Direttiva UE 2021/1883, abrogativa della Direttiva 2009/50/CE.
Si considerano lavoratori stranieri altamente qualificati coloro che risultano in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
La Carta Blu UE può essere rilasciata, se in possesso dei requisiti menzionati, ai:
- residenti in uno Stato terzo;
- regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27- quinquies;
- soggiornanti in altro Stato membro;
- titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Per ottenere la Carta Blu UE il datore di lavoro deve presentare telematicamente il modulo BC insieme al documento che attesta la verifica dell’indisponibilità presso il Centro per l’impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, alla richiesta nominativa, ai documenti sulla sistemazione alloggiativa, alla proposta di contratto di soggiorno, all’impegno a comunicare le variazioni e all’asseverazione comprovante l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.
All’interno della domanda si devono riportare i titoli o i requisiti che legittimano il rilascio della Carta Blu UE, la cui documentazione andrà prodotta in originale (oppure in copia conforme) allo Sportello Unico per l’immigrazione all’atto della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
A tal riguardo, la circolare precisa che, se detta documentazione è rilasciata da soggetti non comunitari, sarà necessario legalizzarla presso: la rappresentanza diplomatica italiana oppure mediante apostille ad opera dell’autorità straniera che l’ha emessa, con traduzione in italiano. Questi documenti devono essere allegati al modulo BC.
Il nulla osta viene rilascio non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il cittadino straniero dovrà richiedere il visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica italiana (avente durata non superiore a 365 giorni) ed entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovrà recarsi, insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Durante tale periodo potrà già svolgere attività lavorativa previa comunicazione tramite Unilav da parte del datore di lavoro.
Il Ministero dell’interno ricorda che il datore di lavoro può sostituire la richiesta di nulla osta con la comunicazione di cui all’art. 27. c. 1-ter del Testo Unico immigrazione, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero stesso un apposito protocollo d’intesa. In quest’ultimo caso il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione.
Il permesso di soggiorno ha durata biennale se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Mentre se è a termine, il permesso ha la durata del rapporto di lavoro maggiorata di tre mesi.
Infine, si ricorda che il titolare della Carta Blu EU può richiedere il nulla osta per ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno.
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