L’INPS, con la circolare 12/10/2010 n.138, richiamando l’art.10 della L. 199/2016 (meglio nota come Legge di contrasto al caporalato in agricoltura), ha ricordato che la possibilità di definire i programmi di riallineamento retributivo spetta anche alla contrattazione aziendale.

Inoltre, per effetto dell’interpretazione dell’art. 5 del DL 510/1996 (L. 608/1996) l’accordo aziendale ha la facoltà di recepire quanto definito in sede di contrattazione provinciale.

In particolare la citata disposizione attribuisce agli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo la possibilità di demandare agli accordi aziendali, purché sottoscritti con le stesse parti, la definizione di tutto o parte del programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori.

In tal senso si è espresso anche il Ministero del lavoro con il parere 4568/2017.

Il programma di riallineamento declinato nell’accordo aziendale dovrà rispettare e tenere conto di quanto ad esso delegato; qualora l’accordo provinciale nulla dica in ordine ai valori di riallineamento dovranno essere presi in considerazione quelli fissati dall’accordo aziendale.

L’accordo aziendale, inoltre, potrà prevedere valori di retribuzione compresi tra i limiti minimi e massimi eventualmente fissati dall’accordo provinciale.