Caporalato: ammessa solo la confisca prevista per questo reato
A cura della redazione
La Corte di cassazione, con la sentenza 3 dicembre 2018 n. 54024, ha deciso che al caporalato si può applicare esclusivamente la confisca prevista per questo reato e non per analogia quella di cui all’art. 600-septies2 c.p. riguardante i minori vittime di abusi, per il solo fatto che era già esistente, ma senza alcuna pertinenza con il reato disciplinato dall’art. 603-bis del c.p.
La conferma di questa interpretazione è fornita dal predetto art.600-septies c.p. che, pur riportando la stessa espressione dell’art. 600-septies c.p. prevede per tali delitti pene accessorie (quali la perdita della responsabilità genitoriale, l’interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela o amministrazione di sostegno, perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa) coerenti con i reati a tutela di vittime minorenni ma del tutto incongruenti rispetto alla tutela dei lavoratori vittime di intermediazione illecita e di sfruttamento di cui all’art. 603-bis c.p.
E’ infatti evidente che quelle pene accessorie non hanno alcuna attinenza con la condotta incriminatrice in disamina, riconducibile al fenomeno del c.d. caporalato (forma illegale di organizzazione della manodopera attraverso intermediari che reclutano persone per destinarle al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento) rispetto al quale la modifica disposta dalla Legge 199/2016, ha aggiunto quale condotta punibile, quella del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega direttamente lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.
Si tratta di una tipologia di reati posti a tutela dell’occupazione, diretti a punire condotte distorsive del mercato del lavoro aventi scopi e finalità diverse rispetto a quelle riconducibili ai reati per la protezione dei minori di cui alla Convenzione di Lanzarote del 2007, cui si collega la confisca prevista dall’art. 600-septies c.p. nella sua vigente formulazione.
In conclusione l’espressione “delitti previsti dalla presente sezione” di cui all’art. 600-septies c.p. non può far riferimento anche al reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera di cui all’art. 603-bis c.p. Ciò in quanto, sulla base di una interpretazione storica e sistematica della norma, della sua ratio e della chiara intenzione del Legislatore di circoscrivere la confisca di cui alla citata norma, al di là del dato letterale e topografico in essa riportato, ai delitti finalizzati alla tutela dei minori vittime di abusi, non è possibile estendere al reato di cui all’art. 603 –bis c.p. la portata applicativa della confisca prevista dall’art. 600-septies c.p.
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