Cantieri stradali: spetta al coordinatore per la sicurezza definire la segnaletica veicolare
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 24 giugno 2015, ha chiarito che compete al coordinatore per la sicurezza definire il piano di sicurezza e coordinamento nel quale è contenuta l’analisi degli elementi essenziali in relazione all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante.
La precisazione nasce dal fatto che il decreto interministeriale 04/03/2013, inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare pone in capo ai gestori delle infrastrutture, delle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie il compito di adottare i criteri minimi di sicurezza.
In nessuna parte del decreto si fa riferimento al coordinatore per la sicurezza che compare solo nell’art. 100 del DLgs 81/2008 che assegna al medesimo il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento.
Secondo la nota anche se non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza tra le figure elencate dal decreto interministeriale 04/03/2013, si deve ritenere che lo stesso sia competente ad adottare la segnaletica stradale in caso di attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare facendo riferimento all’art. 91 del DLgs 81/2008 che riconosce al coordinatore per la progettazione il compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV che fa riferimento ai lavori stradali e autostradali svolti in presenza di traffico veicolare.
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