È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto-legge 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008. In particolare, è stato interamente riscritto e sostituito l’art. 27, denominato ora “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale nazionale del sommerso (si veda dopo), sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Nelle more del rilascio della patente è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di cui sopra di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: 10 crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: 7 crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3, commi 3 e seguenti, del D.L. 12/2002 (L. 73/2002): 5 crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: 20 crediti;

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;

3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. L'INL definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento emanato riporta anche i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono, nel complesso, comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi in commento ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'INL, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto interessato, dei corsi di cui all'art. 37, c. 7, del D.Lgs. 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'INL. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui sopra, previa trasmissione alla competente sede dell'INL di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di formazione previsti, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è, inoltre, incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14 (provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Fatto salvo quanto previsto nelle more del rilascio della patente e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'art. 19 del D.L. 36/2022 (L. 79/2022). Con decreto del Ministro del Lavoro saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

Le disposizioni in esame possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'art. 100, c. 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.