Il Comitato paritetico territoriale di Roma per la sicurezza e la formazione dei lavoratori edili ha effettuato uno studio volto a conoscere i documenti che le imprese del settore edile devono tenere ed esibire ai soggetti autorizzati ad effettuare le ispezioni nei cantieri. Più precisamente i soggetti con funzioni ispettive sono: Arpa regionale, Aziende ASL, Carabinieri, DPL, Guardia di finanza, Guardia Forestale, INAIL, INPS, Ispels, Ispettorato delle ferrovie (per i lavoratori ferroviari), Ispettorato minerario (per i lavoratori nelle cave), Polizia di Stato, UPG-Procura della Repubblica, Vigili del fuoco (su richiesta), Vigili urbani, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (nelle imprese dove il RLS non è stato eletto), Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Documenti, certificati e registri che devono essere tenuti dalle imprese: - certificato di iscrizione alla camera di commercio; - registro infortuni (originale in sede e una fotocopia in ciacun cantiere nella stessa provincia); - contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); - verbale della riunione periodica (alemno una all'anno per le imprese con più di 15 addetti); - designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alle ASL e alla DPL; - documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP; - nomina del medico competente; - certificati medici di idoneità (rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica); - registro delle visite mediche redatto dal medico competente; - registro delle vaccinazioni antitetaniche redatto dal medico competente; - cartelle sanitarie personali; - designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi e evacuazione di emergenza (un addetto per ciascun luogo di lavoro tra quelli presenti); - designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (un addetto per ciascun luogo di lavoro tra quelli presenti); - attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione; - attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso; - verbali di accenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere; - verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo); - documentazione attestante l'avvenuta informazione dei lavoratori del loro diritto a eleggere il RLS (nel caso in cui non sia stato eletto); - attestato del corso di formazione del RLS (se eletto); - documentazione di valutazione dei rischi (per aziende con più di 10 addetti) o autocertificazione (per aziende con meno di 10 addetti); - Piano per la gestione delle emergenze(obbligatorio in ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 10 addetti, compresi i cantieri) - Libro paga - Ricevute delle consegne dei dispositivi di protezione individuale, firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI - Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori - certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all'Ispesl della installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; - Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli imapnti di messa a terra - Libretti d'uso e manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; - Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzatura; - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 Kg. - Scheda di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento; - Documentazione relativa alla installazione delle gru a torre fisse e su rotaie; - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; - Verbale di avvenuta formazione e istruzioni al gruista; - Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo; - Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri e montati in difformità dello schema autorizzato; - Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto; - valutazione del rischio chimico (per ciascun cantiere); - Piano operativo di sicurezza (per ogni cantiere da parte di ciascuna impresa esecutrice); - Notifica preliminareinviata all'ASL e alla DPL dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere; - Piano di sicurezza e coordinamento (redatto dal committente e consegnato alle imprese in fase di presentazione delle offerte); - Piano di sicurezza sostitutivo(redatto dall'impresa esecutrice principale negli appalti pubblici non assoggettate al Dlgs 494/95); - Designazione del coordinatore per la sicurezza in Porgettazione e del coordinatore per la sicurezza in esecuzione; - Lettera di comunicazione all'impresa esecutrice del nominativo del coordinatore per la sicurezza in esecuzione; - Designazione del responsabile dei lavori (adempimento a carico del committente); - Richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione di cui all'art. 3, c.8, DLgs 494/95 e del DURC (obbligo a carico del Committente); - Trasmissione al committente della dichiarazione di cui all'art. 3, c.8, DLgs 494/95 e del DURC (obbligo a carico di tutte le imprese costruttrici); - Ricevuta della consegna della tessera di riconoscimento nei cantieri con più di 10 dipendenti; - Registro delle presenze per le imprese con meno di 10 dipendenti (obbligo connesso all'adozione del badge di riconoscimento).