L’INPS, intervenuta nel corso della 15^ edizione del Forum Lavoro, ha fornito importanti precisazioni in merito alla disciplina degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla gestione dell’elemento “unità produttiva”.

Si riportano, di seguito, i chiarimenti dell'istituto:

  • La corretta imputazione alle singole unità produttive dei lavoratori che prestano la loro attività nell’azienda, rappresenta solo un onere per l’azienda e non un obbligo a carico della stessa. Tuttavia, ai fini gestionali, si tratta di un elemento essenziale affinché si possa correttamente avvalersi dell’integrazione salariale. Se l’azienda non valorizza correttamente in anagrafica le unità produttive esistenti, in caso di domanda per ottenere la cassa integrazione, quest’ultima potrà essere concessa soltanto con riferimento alla sede principale (cosiddetta UP 0) e, conseguentemente, tutte le ore e i periodi imputabili a ciascun lavoratore andranno ad intaccare il contatore della sola UP 0 e della sola sede principale. Viceversa, se l’azienda valorizza esattamente le unità produttive - quindi le registra regolarmente in anagrafica - è possibile imputare correttamente ogni lavoratore alla singola unità produttiva, la quale avrà un contatore distinto da quello della sede principale.
  • In caso di cantieri edili di durata superiore a 30 giorni, ma senza impiego continuativo di maestranze, non è necessario valorizzare l’unità produttiva. Pertanto, un’azienda che, oltre UP 0, va a iscrivere due unità produttive (ipotizziamo UP 1 e UP 2) e ha, ad esempio, 10 lavoratori che ruotano su queste due unità produttive, deve applicare il criterio di prevalenza e, quindi, i lavoratori devono essere imputati all’unità produttiva ove svolgono il maggior numero di ore lavorative. Se i 10 lavoratori svolgono la maggior parte delle ore lavorative presso l’UP 2, ai fini della presentazione della domanda di cassa integrazione, devono essere imputati presso l’UP 2 e non all’UP 1 (in quanto quest’ultima non è unità produttiva, perché non ha lavoratori adibiti in quella sede in via continuativa). Infine, sempre restando all’esempio precedente, se l’azienda fa domanda di cassa integrazione per eventi meteo e quest’ultimo si verifica nel sito dove c’è il cantiere collegato all’unità produttiva UP1, deve evidenziare questo aspetto nell’apposito quadro B della domanda e, quindi, computare i contatori e le ore di cassa integrazione all’UP 2 dove i lavoratori risultano incardinati all’unità produttiva, facendo presente però che l’evento meteo si è svolto in località diversa dell’indirizzo dell’UP 2.
  • L’INPS sta introducendo dei sistemi per garantire la definizione delle istanze di cassa integrazione nei 90 giorni. In caso di inutile decorso di questo termine non c’è un provvedimento automatico né dunque sussiste un’ipotesi di silenzio-accoglimento né di silenzio rigetto.
  • La richiesta di CIGO deve essere predisposta secondo le regole dell’autocertificazione, ma nulla esclude che l’azienda possa allegare alla relazione tecnica qualsiasi altro tipo di documento ritenga utile presentare per supportare al meglio la sua istanza. Così come è possibile anche che l’Istituto, ricorrendo all’articolo 11 comma 2 del DM 95442, possa effettuare un supplemento di istruttoria e chiedere dunque all’azienda un elemento mancante, ma indispensabile ai fini della corretta definizione dell’istruttoria. Infine, l’Istituto può chiedere all’azienda la verifica dei dati che l’azienda stessa ha autocertificato nella relazione tecnica.
  • Il flusso Uniemens, ai fini della semplificazione amministrativa, potrebbe contenere tutti i dati che vengono richiesti con il file CSV allegato all’istanza di CIGO. L’Istituto previdenziale sta approntando alcune novità. La prima consiste nell’eliminazione di alcune colonne del file stesso, in particolare quelle riferite ai dati che l’azienda fornisce in applicazione dell’articolo 8 comma 1 del D.lgs 148/2015. La seconda consiste l’implementazione delle procedure informatiche, che entro la fine dell’anno consentirà l’eliminazione del file e di conseguenza il prelievo dei dati direttamente dal flusso Uniemens.
  • Il riferimento alle giornate di ferie maturate dal lavoratore sarà eliminato anche dal file CSV.