Cantieri e antimafia: spetta al Prefetto autorizzare l'ispezione
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 212 del 10/09/2010 è stato pubblicato il DPR 2/08/2010 n.150 che regolamenta le modalità di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate dall’esecuzione dei lavori pubblici al fine di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa.
Le imprese interessate dalle verifiche sono tutte quelle che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
L’ispezione nel cantiere è disposta previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente e deve avvenire nel rispetto dei criteri di celerità ed efficacia dell’azione amministrativa.
Al termine della verifica viene, entro i successivi 30 giorni, redatta dal gruppo interforze che l’ha eseguita una relazione contente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività ispettiva da trasmettere al Prefetto.
Quest’ultimo valuta i dati raccolti e rilascia all’impresa che sta eseguendo i lavori entro 15 giorni le informazioni relative all’accertamento effettuato previa audizione dell’interessato, se necessario.
L’informativa viene inviata anche alla stazione appaltante, alla CCIAA, al prefetto che ha disposto l’accesso (se diverso), all’Osservatorio centrale appalti pubblici, all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, al Ministero dei trasporti e a quello dello sviluppo economico, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Tutti i dati raccolti vengono archiviati nel sistema informatico presso la Direzione investigativa antimafia.
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