Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 525 del 18 gennaio 2018, ha fornito chiarimenti in merito al criterio relativo al riconoscimento, nei riguardi dei lavoratori, dell’obbligo di possedere il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa al fine di accedere al trattamento di integrazione salariale. Allo scopo, si fa presente che il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro ai fini dell’accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste se si verificano le seguenti condizioni:

  1. l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;
  2. si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio;
  3. l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.

Tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità di effettivo lavoro, non è, al contrario, annoverata la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.

Da ultimo, la nota ha precisato che, ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva”, è necessario che il cantiere abbia una durata di almeno 30 giorni.