La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 7 del 2/05/2013, ha precisato che nei cantieri edili è legittimo affidare l’esecuzione dei lavori al lavoratore autonomo sia nel caso in cui quest’ultimo risulti in possesso della documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia nel caso in cui risulti privo dei predetti requisiti.
Ne consegue che il committente o l’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto ad accertare il possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio, la specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al DLgs 81/2008 delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisionali, l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione e il DURC da parte del medesimo lavoratore autonomo, ma non anche ad esigere dal medesimo, l’esibizione dei certificati inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria.
La mera facoltà da parte del Committente di richiedere l’esibizione di questi ultimi documenti nasce dalla modifica introdotta dal DLgs 106/2009 all’allegato XVII del DLgs 81/2008 volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi a meno che queste non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del T.U. sucurezza.