I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente di vita. Fin dall’antichità, l’uomo è sempre risultato esposto in modo naturale, poiché sono presenti ovunque: la terra, il sole, le stelle emettono onde elettromagnetiche Il Progresso tecnologico ha portato ad una produzione di campi elettromagnetici da sorgenti artificiali, con il conseguente aumento del livello di esposizione anche nel mondo del lavoro.

Contestualmente risultano in costante crescita la presenza di soggetti portatori di Dispositivi Medici anche in ambiente di lavoro a causa dell’abbassamento dell’età di primo impianto, l’aumento della vita media e il tendenziale incremento della durata della vita lavorativa.

Proprio per l’esigenza di potenziare la rete mobile e la qualità dei servizi di connettività il 29 dicembre 2023 la legge 214 ha adeguato alcuni valori individuati dalla legge 36 del 2001.

Cosa tratta

I Campi Elettromagnetici sono costituiti dalla combinazione del campo elettrico e del campo magnetico, che si propagano anche nel vuoto sotto forma di onde.

Le caratteristiche principali dei CEM sono la frequenza e la lunghezza d’onda. La frequenza rappresenta il numero di oscillazioni al secondo, mentre la lunghezza d’onda è la distanza tra un’onda e la successiva. Frequenza e lunghezza d’onda sono due grandezze inversamente proporzionali: all'aumentare di una, l'altra diminuisce in proporzione

I CEM si propagano e sono in grado di interagire con la materia biologica, i cui effetti possono essere sia diretti sia indiretti. A seguito di un’interazione diretta con il corpo umano si manifestano gli effetti diretti con conseguente rialzo termico, a seguito della cessione di energia. Tra gli effetti indiretti sul corpo umano sono in grado di provocare interferenze con i Dispositivi Medici Impiantati Attivi ovvero qualsiasi dispositivi medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l’intervento. I soggetti portatori di Dispositivi Medici Impiantati Attivi, a causa delle gravi conseguenze a cui possono andare incontro sono considerati soggetti particolarmente sensibili

I Datori di Lavoro hanno l’obbligo di garantire condizioni di sicurezza per i lavoratori considerati sensibili a CEM eseguendo una Valutazione del rischio del tutto specifica che prescinderà dal mero rispetto di valori di azione e limiti di esposizione. Tali valori, presenti nel Decreto Legislativo del 9 Aprile del 2008 n°81, contenute nel Capo IV del Titolo VIII, modificato dal Decreto Legislativo 1° agosto 2016 n. 159 sono stati fissati al fine di prevenire gli effetti noti dell’esposizione su soggetti sani.

Per i soggetti sensibili limiti di riferimento risultano essere i limiti di riferimenti per la popolazione, prescritti dalla Raccomandazione 1999/519/CE e recepiti dalla legge quadro Campi Elettromagnetici 36/2001, i cui limiti con l’entrata in vigore in data 30 aprile 2024 dell’art. 10 della legge n.214 del 30 dicembre 2023 sono stati innalzati: il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità da 6 V/m a 15 V/m (Volt per metro).

Quando è entrata in vigore?

Il 2 maggio 2024

Indicazioni operative

A seguito dell’individuazione delle aree e delle sorgenti ove si riscontra un campo superiore ai livelli di riferimento per la popolazione generale è indispensabile provvedere ad una zonizzazione:

  • zona 0: in cui vengono rispettati i limiti per la popolazione generale. A questa area può accedere chiunque, compresi i soggetti portatori di protesi e/o DMIA
  • zona 1: zona in cui è possibile che vengono superati i livelli di riferimento per la popolazione generale, ma sono rispettati i limiti occupazionali. A questa area possono accedere i soli addetti alla lavorazione specifica.
  • zona 2: zona in cui i livelli di esposizione possono superare i valori limite occupazionali. L’accesso a questa zona deve di regola essere interdetto a chiunque, a meno che non siano attuate specifiche misure di tutela atte a prevenire il superamento dei VLE per i lavoratori addetti a specifiche attività all'interno della Zona 2.