Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 20 del 20 luglio 2015, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, nelle ipotesi di cambio appalto, di beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, co. 9, L. n. 407/1990, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell’appalto.
Laddove gli accordi obbligano l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, tali assunzioni sono escluse da eventuali agevolazioni, in quanto effettuate in attuazione di un obbligo preesistente sancito da clausole contrattuali. Diversamente, con riferimento alle assunzioni di nuovo personale da parte dell’azienda cedente, anche se effettuate entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio di appalto, possono trovare applicazione i benefici di cui all’art. 8, co. 9, L. n. 407/1990. Ciò nella misura in cui l’effettiva riassunzione dei lavoratori da parte dell’azienda subentrante comporti il superamento dei diritti di precedenza nei confronti dell’impresa cedente che ha operato la riduzione del personale.