Cambiano le modalità di trasmissione dei documenti ai Fondi di garanzia
A cura della redazione
Con il messaggio n. 2084 dell’11 maggio 2016, l’Inps ha precisato quali sono i documenti che devono essere prodotti per consentire l’istruttoria delle domande di prestazioni a carico dei Fondi di garanzia di cui all’art. 2 L. 297/82 (tfr e crediti di lavoro) e di cui all’art. 5 d.lgs. 80/1992 (posizione previdenziale complementare), indicando altresì le nuove modalità di trasmissione degli stessi.
Il servizio DOMANDA FONDO DI GARANZIA, disponibile sul sito internet dell’Inps nella sezione SERVIZI ONLINE, è stato implementato con una funzione che consente di allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda.
Il messaggio specifica i documenti da allegare in caso di domande inviate nelle seguenti ipotesi:
- in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria;
- in caso di datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo;
- in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
- in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012).
Inoltre si specificano i documenti da allegare nei seguenti casi:
- quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento);
- in presenza di cessione del TFR (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento).
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